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L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC di cui all l’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 è finalizzato a semplificare le notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche e, tenuto conto che gli avvocati rientrano tra i soggetti che hanno accesso all’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, è innegabile che coloro che esercitano tale professione siano titolari di una posizione giuridica rilevante, differenziata rispetto agli altri consociati e omogenea al rispetto dell’obbligo rimasto inadempiuto.
Questo è quanto chiarito dal TAR Calabria con la sentenza 8-15 aprile 2020, n. 585