PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Dossier,Notizie utili Dossier sulla marca postale elettronica – Testo del decreto 4.12.2010

Dossier sulla marca postale elettronica – Testo del decreto 4.12.2010

Con il Decreto del 4 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo 2011, sono state definite le modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica. La Marca Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in collaborazione con Microsoft, per conto dell’Unione Postale Universale, consente di inviare in tutta sicurezza documenti in formato elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical Postal Certification Mark). Può essere apposta solo dalle poste e permette di verificare l’integrità del contenuto di un messaggio, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile e di avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste Italiane. Il sistema EPCM realizzato da Poste Italiane è una timbratura postale elettronica che permette di vidimare elettronicamente un file, una comunicazione o anche una transazione elettronica, e di associare alla stessa una duplice garanzia: la certezza della data e dell’ora di apposizione della marca; l’integrità dell’oggetto timbrato lettronicamente, verificabili anche a distanza di tempo. In particolare questa seconda caratteristica rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto al tradizionale timbro postale, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile.

Anche la riservatezza dei contenuti viene tutelata, in quanto la vidimazione del documento avviene senza lettura dello stesso da parte dell’operatore postale. La nuova tecnologia avrà il vantaggio di semplificare molto le procedure e potrà avere applicazioni importanti in materia di invio documenti per contenzioso, contratti commerciali, ordini di acquisto, fatture o qualsiasi altro caso in cui due soggetti, che comunicano e si scambiano documenti e/o informazioni, vogliano tutelarsi reciprocamente. La marcatura postale è associabile anche a file e documenti, come piani di progetto, contratti o accordi, che vengono predisposti per un successivo invio o condivisione e dei quali il cliente richieda una garanzia di esistenza ad una certa data.

La Marca Postale Elettronica è, infine, uno strumento abilitante nell’ambito delle procedure di e-Government, in quanto permette al cittadino di inviare in modalità digitale e certificata documenti abitualmente consegnati in modalità fisica allo sportello dell’amministrazione destinataria.

Caratteristiche della marca postale elettronica

1. L’associazione della marca postale elettronica ad  un  evento elettronico attesta e garantisce:
a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e  ora in cui l’evento si e’ verificato;
b) l’integrità dei dati e dei documenti connessi all’evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.

2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:
a) di avere  prova  della  ricezione  da  parte  del  gestore  e dell’inoltro al  destinatario  attraverso  un  riferimento  temporale
univoco;
b) la verifica dell’integrità del documento informatico trasmesso.

3.  Il  servizio  di   marcatura   postale   elettronica   assicura l’interoperabilità  a  livello  internazionale  in  relazione   agli
standard dettati dall’UPU.

4. La verifica dell’integrità del documento informatico al quale e’ stata associata una marca  postale  elettronica  viene  effettuata
secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.

5. La  marca  postale  elettronica  costituisce   un   riferimento temporale  opponibile  ai  terzi  relativamente all’accettazione   e transito presso il sistema informatico del gestore.

6. Il gestore del servizio di marcatura  postale  elettronica  può fornire  al  mittente  che  ne  faccia  richiesta  la  certificazione
dell’avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2010 (G.U. 1 marzo 2011, n. 49) – Modalità tecnologiche atte a garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico

Visto l’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 di approvazione del regolamento di esecuzione del codice postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, che prevede per determinate categorie di invii di corrispondenza la apposizione del bollo a data dell’ufficio postale nella fase di raccolta;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita’ del servizio, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» che disciplina l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di garantire la trasmissione, la conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in modalita’ digitale;

Visto l’art. 14 del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII congresso dell’Unione Postale Universale (UPU) tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18 modificativo, in parte, della Convenzione UPU, che definisce la marcatura postale elettronica come servizio postale opzionale fornito dall’operatore del servizio universale che attesta in maniera probante la realta’ di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento e al quale hanno partecipato una o piu’ parti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l’on. prof. Renato Brunetta e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, in data 21 gennaio 2008 e, in particolare, l’art. 3, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e’ provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Acquisito il parere tecnico di DigitPA (gia’ Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione);

Esperita la procedura d’informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

Art.1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell’art. 14 della Convenzione UPU si intende per:

a) marca postale elettronica, il servizio fornito dagli operatori postali che attesta in maniera probante la realta’ di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento ed al quale hanno partecipato una o piu’ parti;

b) documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) riferimento temporale, l’informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o piu’ documenti informatici.

Art.2 – Norme tecniche di riferimento

1. La marca postale elettronica e’ basata sulle norme tecniche dell’UPU della serie S43.

Art.3 – Caratteristiche della marca postale elettronica

1. L’associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce:

a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l’evento si e’ verificato;

b) l’integrita’ dei dati e dei documenti connessi all’evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.

2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:

a) di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell’inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale univoco;

b) la verifica dell’integrita’ del documento informatico trasmesso.

3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l’interoperabilita’ a livello internazionale in relazione agli standard dettati dall’UPU.

4. La verifica dell’integrita’ del documento informatico al quale e’ stata associata una marca postale elettronica viene effettuata secondo le modalita’ pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.

5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all’accettazione e transito presso il sistema informatico del gestore.

6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica puo’ fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione dell’avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: newsletter governo.it

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Related Post