La norma dell’art. 232 cod. proc. civ. – secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale – è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.
Testo Completo: Sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010