Avere (il coniuge destinatario dell’assegno di mantenimento) un lavoro saltuario, vedere saltuariamente le figlie, aver fatto un viaggio costoso in un paese extraeuropeo per raggiungere i familiari, non sono circostanze idonee a far ritenere che il coniuge abbia raggiunto un’autonomia economica per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’assegno.
TRIBUNALE DI NOLA, Dott. Fragola Giovanni Rabuano Presidente – Dott.ssa Vincenza Barbalucca Giudice – Dott.ssa Roberta Guardasole Giudice relatore, decreto – separazione modifica patti