La Cassazione semplifica le formalità richieste per le notifiche degli atti giudiziari. Sono infatti valide quelle fatte dal postino a persona diversa dal destinatario anche se questo ha firmato in modo illeggibile.
Testo completo Cass. Civ. SS. UU. n° 9962/2010
Lo hanno sancito le Sezioni unite civili che, con la sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010, sono state chiamate a decidere su una questione “della massima importanza” dalla terza sezione civile del Palazzaccio. Il Collegio ha chiesto in sostanza al Massimo consesso di Piazza Cavour di rimeditare un vecchio orientamento che semplificava troppo, aveva sostenuto nell’ordinanza di rimessione, la questione delle notificazioni. Ma le Sezioni unite lo hanno invece confermato aderendo al principio secondo cui “se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alí art. 160 c.p. c.”.
In poche parole secondo la Suprema corte la consegna del plico, anche se a persona diversa dal destinatario e anche con firma illeggibile, è valida fino a querela di falso. Quindi il destinatario, per far valere l’invalidità della notifica, dovrebbe eventualmente percorrere la strada a ostacoli di un’altra causa per la querela di falso.
“Indicando l’avviso di ricevimento, depositato in atti, – hanno motivato i giudici – che la copia dell’atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell’atto”.
Sulla base di questi motivi la Suprema corte di cassazione ha accolto il ricorso di una cittadina che aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Roma. La signoara, in qualità di terza trasportata da un automobile coinvolta in un incidente stradale, aveva ottenuto solo una parte del risarcimento chiesto, avendo il giudice sancito un concorso di colpa. Ma la notifica dell’impugnazione presentata dal legale della donna, a mezzo posta, non era stata ritenuta legittima dal momento che a ricevere l’atto non era stato il destinatario (l’automobilista che aveva provocato l’incidente) ma un’altra persona che aveva firmato la ricevuta di ritorno in modo illeggibile. Né il postino aveva scritto sulla cartolina l’identità della persona. Per questo i giudici avevano ritenuto improcedibile il gravame. Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione. La terza sezione civile della Suprema corte lo ha rimesso alle Sezioni unite, affinché, si legge nell’ordinanza, venisse rimeditato un orientamento passato che abbatte un po’ di burocrazia sulle notificazioni degli atti giudiziari. Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha invece ribadito questa linea interpretativa stabilendo che la notifica fatta all’automobilista (o meglio a chi per lui) deve ritenersi valida. Ma la Cassazione non ha chiuso il sipario sulla vicenda. Ha infatti rinviato gli atti a Piazzale Clodio, dove, in diversa composizione, il Tribunale dovrà valutare nuovamente il caso.
Fonte: italiaoggi
La giurisprudenza si perde a fare rincorrere al cittadino per querele di falso, e quantaltro, quando il dovere del recapitante,leggasi anche postino, per il prezzo richiesto e magari aumentato, dovrebbe semplicemente invitare a firma leggibile e riconoscere chi firma. E’ troppo per lui, e non per il cittadino che per anni deve ricorrere co vari gradi, (cassazione!, querele di falso sic!) per l’incuria di una persona e di un momento. Assurda Italia