Con la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell’Interno conferma il contenuto della precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971, si chiarisce che non costituisce omissione di collaborazione da parte del cittadino la mancata indicazione delle generalità del conducente. Infatti giustificato e documentato motivo per omettere l’indicazione dei dati del soggetto alla guida del veicolo al momento della violazione viene considerata la comunicazione all’organo di Polizia di aver già proposto ricorso.
Non sarà possibile dunque applicare le sanzioni dell’art. 126-bis, c. 2,Codice della Strada poiché il destinatario dell’invito non verrà più ritenuto obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente, almeno non prima della definizione dei procedimenti in essere.