PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza penale E’ appropriazione indebita il rifiuto di riconsegna dell’auto in leasing

E’ appropriazione indebita il rifiuto di riconsegna dell’auto in leasing

Autofficina

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2012) 18-01-2013, n. 2684

Svolgimento del processo

1. Q.A. è stato condannato dal Tribunale di Arezzo, il 9.6.2008, e dalla Corte d’appello di Firenze, il 14.10.2011, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa, riconosciutegli le attenuanti generiche.

1.1 Ricorre personalmente per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe e deducendo a motivo: A) La violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione/essendo mancato un serio approfondimento delle circostanze oggettive e soggettive che possono provare il reato; B) la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 646 cod. pen. perchè il bene è stato rinvenuto nella disponibilità dell’imputato che si è limitato a non pagare le rate del leasing e pertanto non vi è prova dell’interversione del possesso, che determina l’essenza stessa del reato; C) La violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 336 e 129 cod. proc. pen. per tardività della querela.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

2.1 Il primo motivo è generico ed inammissibile perchè il ricorrente non individua e non indica appropriatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il motivo di impugnazione che si risolve, pertanto, nella mera assiomatica affermazione di una carenza strutturale argomentativa. Il motivo, perciò, contrasta con il disposto dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen. ed ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., lett. c) è inammissibile.

2.2 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato ed inammissibile perchè generico. Il ricorrente,infatti, non deduce puntualmente per quali ragioni ed in base a quali elementi di fatto specifici, la querela sarebbe tardiva, nè allega,come avrebbe dovuto, gli specifici documenti che provano quanto dedotto.

2.3 Il secondo motivo è infondato.

La Corte di merito ha compiutamente individuato gli elementi del reato di appropriazione indebita nella condotta tenuta dall’imputato dopo aver ricevuto l’intimazione di immediata restituzione del mezzo, ritenuto coscientemente dopo che l’altro contraente aveva azionato la tutela della risoluzione contrattuale, con ciò manifestando inequivocabilmente l’intenzione di porre termine al rapporto di diritto civile.

2.4 La Corte afferma,infatti, che la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del mezzo, pur dopo la risoluzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione e che la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità del prevenuto non costituisce sintomo dell’assenza della volontà di appropriazione, non essendo necessario,per dar prova dell’elemento soggettivo del reato, che si dimostrino ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il rinvenimento del bene altrui.

2.5 La pronuncia della Corte di merito è aderente alla giurisprudenza di questa Corte che, in merito alla fattispecie concreta della ritenzione di un autoveicolo, utilizzato “uti dominus” nonostante la risoluzione del contratto di “leasing” e la richiesta di restituzione dell’autoveicolo ricevuto in leasing, ha, costantemente, ritenuto che l’interversione del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare, (Cass. n. 38604 del 2007 rv 238163; n. 13347 del 2011 rv 250026).

3. Il ricorso, va pertanto rigettato: al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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