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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile L’officina di riparazioni risponde del veicolo rubato

L’officina di riparazioni risponde del veicolo rubato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10956 del 2010, ha stabilito che l’officina di riparazioni risponde del furto del veicolo avvenuto nei suoi locali anche nel caso di pattuizione con il proprietario di un termine di consegna precedente al momento in cui l’autovettura è stata rubata.

La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato da una impresa di autoriparazioni condannata a risarcire alla compagnia assicurativa l’indennizzo relativo al furto di un veicolo su cui aveva effettuato dei lavori.

I Giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che il ritardo del cliente nel ritiro dell’auto “non sarebbe stato di per sè idoneo a determinare l’effetto del venir meno dell’obbligo custodiale nei termini indicati dall’art. 1780 del codice civile”. La pattuizione di un termine di consegna non determina un limite temporale per l’obbligazione gravante sull’impresa di autoriparazioni e “la distribuzione del rischio contrattuale è regolata nel senso che il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo di un suo mutamento.

Fonte www.lex24.ilsole24ore.com

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