Il condono da parte del contribuente per determinati periodi di imposta non inibisce il potere dell’amministrazione di controllare la regolarità, per quei medesimi anni, di un credito Iva inesistente e indebitamente compensato. A confermare questo orientamento è l’ordinanza 18942 di ieri, 31 agosto 2010, dalla Sezione tributaria della Cassazione.