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Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza penale Reato permanente se si occultano i documenti contabili

Reato permanente se si occultano i documenti contabili

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30552

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Pesaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.M. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 (in (OMISSIS)) per essere i reati estinti per prescrizione prima della emissione del decreto che dispone il giudizio (11 giugno 2008) ritenendo che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione fosse da fare risalire al 31 dicembre di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione delle dichiarazioni per gli anni di imposta (1998, 1999 e 2000).

Rileva il P.G. ricorrente – deducendo la violazione di legge sul punto – che la prescrizione decorre invece dalla data della verifica fiscale (13.7.2004) e che tuttora non si è verificata stante l’interruzione costituita dal decreto che ha disposto il giudizio in data (11.6.2008).

Il ricorso è fondato.

Sulla decorrenza della prescrizione dalla verifica fiscale vi è, infatti, giurisprudenza consolidata in base alla quale il reato di occultamento della documentazione contabile (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10) ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penale dura sino al momento dell’accertamento fiscale, “dies a quo” da cui decorre il termine di prescrizione (sez. 3^, 7.3.2006 n. 13716, Cesarini; sez. 3^, 17.1.2006 n. 4871; sez. 3^, 14.11.2007 n. 3055 del 2008, RV 234239), alla quale il Collegio, condividendone le motivazioni, ritiene di doversi uniformare.

Di conseguenza la sentenza va annullata con rinvio al tribunale di Pesaro.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Pesaro.

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