Chi crea profili falsi sui social network, nella fattispecie Facebook e Linkedin, e si rende quindi responsabile dei reati di diffamazione aggravata e sostituzione di persona, non può avvalersi della disposizione codicistica relativa alla particolare tenuità del fatto.
E’ quanto stabilito da una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di Reati informatici.