E’ il Giudice dell’opposizione a precetto che decide sull’esecutività del titolo
Cass. civ. Sez. III, Ord. 26 marzo 2010, n. 7247
Cass. civ. Sez. III, Ord. 26 marzo 2010, n. 7247
Cassazione, Sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1706
Cass. civ. Sez. III 31-03-2010 n° 7809
La Cassazione semplifica le formalità richieste per le notifiche degli atti giudiziari. Sono infatti valide quelle fatte dal postino a
Tribunale di Varese – Sezione I Civile – Ordinanza 6-9 aprile 2010
Tanto viene precisato nella recentissima ordinanza del Tribunale di Varese, ad opera del giudice Buffone, nella quale si legge, altresì,
Anche il giudice di secondo grado può intervenire per sanare i vizi dell’atto di citazione.
L’art. 614 bis c.p.c. ha introdotto il principio dell’esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non
Nel processo civile il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza,
In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs.