PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Avvocato Paolo Alfano Giurisprudenza civile Possesso della cambiale e prova dell’obbligazione

Possesso della cambiale e prova dell’obbligazione

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 63

“..il mero possessore di un titolo all’ordine, privo di valore cartolare, e dal quale perciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto (confr. Cass. civ. 22 maggio 2008, n. 13099; Cass. civ. 4 agosto 2006, n. 17689)”

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 9 settembre 1994 D.G.E. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, a istanza di C.W., gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 75.000.000, portata da cinque effetti cambiari, emessi dal D.G. medesimo. A sostegno del mezzo, per quanto qui interessa, eccepì la nullità dei titoli, perchè privi di data di emissione, di data di scadenza, nonchè del nome del prenditore, con conseguente inidoneità degli stessi a costituire valida prova scritta del credito vantato dalla controparte. Aggiunse che le cambiali erano state consegnate ad C.A., padre dell’ingiungente, a garanzia della restituzione della somma di lire 75.000.000, erogatagli a titolo di mutuo e che, al momento del decesso del mutuante, egli aveva già restituito l’importo di lire 65.000.000, parte in contanti, e parte a mezzo assegni, rimanendo debitore dell’importo di lire 10.000.000.

Con sentenza dell’8 maggio 2002 il Tribunale di Cagliari rigettò l’opposizione.

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello, in data 4 maggio 2009, in riforma della decisione impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato il C. a restituire al D.G. la somma di Euro 52.162,15, pagata in esecuzione dello stesso, con gli interessi legali dal pagamento al saldo.

Così ha motivato il giudicante il suo convincimento. La prova testimoniale chiesta dall’opponente – sulla quale il giudice di prime cure non aveva mai provveduto – era ammissibile, considerato che esisteva un principio di prova scritta, costituito dagli assegni emessi dal D.G. e incassati da C.A..

Le deposizioni dei testi e la documentazione prodotta, se non valevano a dimostrare gli assunti dell’opponente, integravano tuttavia la semipiena probatio necessaria per deferire al D. G. giuramento suppletorio. Essendo stato questo prestato, doveva ritenersi dimostrato che il rapporto giuridico da cui derivava il credito portato dalle cambiali era intercorso tra C. A. ed D.G.E.. Peraltro, considerato che il mero possessore di un titolo di credito cartolare, che non ne risulti nè prenditore, nè giratario, deve provare, per esigerne il pagamento, l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito (confr.

Cass. civ. 17689/2006; 7262/2006), la domanda dell’appellato, il quale aveva sempre dichiarato di avere agito in proprio, e non in qualità di erede, non poteva essere accolta, essendo rimasto indimostrato il preteso rapporto intercorso direttamente tra lui e l’opponente. In tale contesto il C. doveva essere condannato a restituire al D.G. l’importo di lire 52.162,15, con gli interessi legali dalla data del versamento. Da tale somma neppure poteva essere detratta quella di lire 10.000.000, della quale il D. G. si era riconosciuto ancora debitore in virtù del mutuo contratto con C.A., non avendo l’appellato agito in qualità di erede. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre C.W., formulando quattordici motivi, illustrati anche da memoria. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

Motivi della decisione

1 Va premesso che la numerazione dei motivi di ricorso non rispecchia quella dell’atto di impugnazione, nel quale le doglianze sono divise in sezioni e sottosezioni, secondo un diverso e non troppo chiaro ordine sistematico.

2 Con il primo motivo 1’impugnante lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ammesso la prova testimoniale articolata in prime cure, benchè il D.G. avesse alla stessa palesemente rinunciato.

2.2 Con il secondo mezzo deduce vizi motivazionali, con riferimento all’assunto del decidente secondo cui il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare sulle istanze istruttorie, ignorando del tutto i rilievi dell’appellato, volti a far valere l’assenza del requisito della novità della prova, per essere stata rinunciata quella articolata in prime cure.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza, ex art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso di rispondere alla eccezione di inammissibilità della prova testimoniale.

2.4 Con il quarto mezzo lamenta violazione dell’art. 2724 c.c., n. 1, con riferimento all’affermata sussistenza di un principio di prova scritta, laddove, per consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere qualificato tale il solo documento proveniente dalla controparte, e non dalla parte che chiede la prova, o da un terzo.

Nè valeva opporre che gli assegni de quibus erano stati girati da C.A. per l’incasso, avendo l’ingiungente sempre dichiarato di avere agito in nome proprio, in forza di un rapporto intercorso tra lui e l’opponente.

2.5 Con il quinto mezzo la sentenza impugnata viene censurata sotto il profilo che avrebbe del tutto ignorato il giudizio di verosimiglianza, richiesto dall’art. 2724 c.c., n. 1. 2.6 Con il sesto motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 2724 c.c., n. 1, e art. 2736 c.c., n. 2, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente la semipiena probatio e, conseguentemente deferito giuramento suppletorio, laddove gli assegni documentavano solo rapporti tra C.A. e l’opponente, e non avevano pertanto alcuna efficacia probatoria con riferimento al diverso rapporto tra C.W. e il D.G..

2.7 Con il settimo mezzo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2736 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., con riferimento al richiamo, quale fatto integrante la semipiena probatio, delle risultanze della prova testimoniale, benchè il decidente avesse espresso un giudizio di sostanziale inattendibilità dei testi escussi.

2.8 Con l’ottavo motivo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2736 c.p.c., n. 2, perchè il giuramento suppletorio era stato ammesso in mancanza di semipiena probatio.

2.9 Con il nono mezzo vengono denunciati vizi motivazionali per l’assoluta illogicità dei criteri con i quali era stata individuata la parte chiamata a prestarlo.

2.10 Con il decimo motivo l’impugnante prospetta mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’assunto del giudice di merito secondo cui il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza del suo diritto di credito. Così argomentando la Corte territoriale avrebbe ignorato e il fatto dirimente del possesso delle cambiali, da parte dell’ingiungente, e la circostanza che il D.G. non aveva contestato l’ari della pretesa azionata dalla controparte, ma solo il quantum.

2.11 Con l’undicesimo motivo lamenta vizi motivazionali in relazione alla mancata detrazione, dalle somme di cui gli era stata ordinata la restituzione, dell’importo di lire 10.000.00, benchè dello stesso l’opponente si fosse riconosciuto debitore.

2.12 Con il dodicesimo motivo denuncia vizi motivazionali, per non avere il decidente interpretato la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle conclusioni formulate nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, nelle quali il D.G. aveva chiesto di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo e infondata l’altrui pretesa fino alla concorrenza di lire 65.000.000. 2.13 Con il tredicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perchè il giudice di merito, condannando l’opposto alla restituzione dell’intero importo ricevuto, aveva pronunciato ultra petita.

2.14 Con il quattordicesimo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento alla condanna al pagamento anche degli interessi legali sulla somma restituenda, laddove siffatta domanda non era mai stata avanzata dall’opponente.

3. Il ricorso è infondato.

Merita preliminarmente evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata risulta articolata su un doppio binario: da un lato, la positiva valutazione della prova offerta dall’opponente al fine di dimostrare che il rapporto giuridico, dal quale era scaturito il credito documentato dalle cambiali, era intercorso tra il convenuto ed C.A., padre dell’ingiungente, dal quale il primo aveva ricevuto, a titolo di mutuo, la somma di lire 75.000.000 (consegnando le cambiali a garanzia della restituzione del prestito) e al quale aveva conseguentemente corrisposto nel tempo la somma di lire 65.000.000; dall’altro, il rilievo che l’appellato, che aveva sempre allegato di avere agito in giudizio in proprio, e non già in qualità di erede, non aveva fornito la prova del diritto azionato in via monitoria. Ora, a ben vedere, la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata iure proprio da C.W. è assunto che assorbe le deduzioni dell’opponente in ordine al debito da lui contratto con il de cuius, deduzioni che, in un contesto processuale in cui la causa petendi della domanda attrice dichiaratamente ne prescinde, non hanno più alcuna rilevanza.

Quanto alla valutazione della prova offerta dall’ingiungente, è giuridicamente corretto il principio applicato dalla Corte territoriale secondo cui il mero possessore di una cambiale che non risulti prenditore (nè giratario) della stessa, difettando sul titolo l’indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato a pretendere il pagamento del credito documentato, se non dimostri l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Ciò in quanto il semplice possesso della cartula non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente. In siffatta ipotesi il documento non può neppure valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1938 cod. civ., atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata realmente fatta. Ne deriva che il mero possessore di un titolo all’ordine, privo di valore cartolare, e dal quale perciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto (confr. Cass. civ. 22 maggio 2008, n. 13099; Cass. civ. 4 agosto 2006, n. 17689).

4. Quanto fin qui detto comporta non solo l’infondatezza del decimo motivo di ricorso che, per ragioni di ordine logico, conviene scrutinare prima di ogni altro, ma la possibilità di affermare che tale valutazione assorbe l’esame di tutte le critiche svolte nei precedenti mezzi. Con il decimo mezzo, invero, l’impugnante contesta proprio la congruità delle ragioni addotte a sostegno della negativa valutazione della prova del diritto di credito da lui vantato.

Sennonchè le censure non solo non sono accompagnate dalla enucleazione del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile al presente giudizio, ratione temporis), ma sono in ogni caso volte a riproporre tout court la tesi del valore dirimente del possesso delle cambiali, senza confrontarsi con le articolate ragioni della decisione. Il vizio di aspecificìtà che ne deriva riguarda anche le deduzioni relative all’asserita, mancata contestazione, da parte dell’opponente, dell’an della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo, pacifico essendo che siffatta linea difensiva era stata articolata con riferimento a un credito, in tesi, vantato dall’ingiungente quale erede di C.A., non già, come poi è stato dall’attore precisato nel corso del giudizio, di un credito dallo stesso azionato iure proprio.

5. Parimenti infondati, a prescindere da ogni rilievo sull’osservanza del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sono i successivi quattro motivi di ricorso, e cioè, nella numerazione qui adottata, l’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo, motivi che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi hanno ad oggetto la condanna del C. alla restituzione, in favore del D.G., della somma di Euro 56.162,15, con gli interessi legali dalla data del pagamento, e cioè, in sostanza, la condanna del C. alla restituzione di tutto quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e revocato.

Le critiche si appuntano, in particolare, contro la mancata detrazione dell’importo di lire 10.000.000 – deducendosi, al riguardo, sia che l’opponente medesimo se ne era riconosciuto debitore, sia che, in ogni caso, non ne aveva domandato il rimborso – nonchè contro l’attribuzione degli interessi legali sulla somme a restituirsi, in quanto, ancora una volta, non richiesti.

6. A confutazione di tali censure va allora anzitutto rimarcato che il riconoscimento della debenza di dieci milioni di lire era interno a una linea difensiva articolata con riferimento al debito che il D. G. aveva contratto con il padre dell’ingiungente, e perciò stesso eccentrica rispetto alla domanda dell’attore, il quale ha anche in questo giudizio ribadito di avere agito iure proprio. Ne deriva che correttamente il giudice di merito non ne ha tenuto conto nel suo ordine di restituzione.

Quanto poi ai rilievi volti a far valere il vizio di ultrapetizione, osserva il collegio essi impingono nella interpretazione delle richieste dell’opponente, attività riservata al giudice di merito (confr. Cass. civ. sez. un. 25 febbraio 2011, n. 4617; Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22893).

Del resto con specifico riferimento all’ordine di restituzione dell’intera somma versata in esecuzione del decreto ingiuntivo, all’accoglimento della denuncia di ultrapetizione osta l’intrinseca congruità della scelta decisoria del giudice di merito con il contesto processuale di riferimento nonchè l’aderenza della stessa ai criteri di economia processuale e di ragionevole durata del processo, presidiati dall’art. 111 Cost., comma 2. Quanto invece agli interessi, benchè sia pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, il principio, che va qui ulteriormente ribadito, secondo cui, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi – contrariamente a guanto avviene nell’ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria – hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicchè essi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti soltanto su domanda di parte (Cass. civ., sez. un. 18 marzo 2010, n. 6538), la denuncia di ultrapetizione è infondata per la seguente ragione: a giudizio del collegio, non vi è nulla di irrazionale ed illogico nella valutazione del giudice di merito, il quale ha ritenuto la domanda volta ad ottenere tutto quanto dalla controparte ricevuto in eccedenza, come estesa non solo all’intera sorte alla stessa versata in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, ma anche agli accessori, e cioè ai frutti civili medio tempore prodotti dalla somma corrisposta alla controparte, grazie alla naturale fecondità del denaro.

Ne deriva che anche sotto questo riguardo le critiche non colgono nel segno e vanno disattese.

Il ricorso, in definitiva, deve essere integralmente rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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